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 In
accordo con alcuni importanti Lloyd's broker, questo
rischio può essere assunto sul mercato anglosassone
interamente o in coassicurazione con compagnie italiane.
(Per ulteriori
informazioni mettetevi in contatto con noi)
ANALISI TECNICA DEL
CONTRATTO
- Soggetti assicurati:
la polizza è stipulata nell'interesse dell'Azienda
Ospedaliera, del suo legale rappresentante, degli
amministratori e dei dipendenti, nonché di tutti coloro
che partecipano alle attività svolte dai citati
soggetti. Sono inoltre assicurati con il contratto di
polizza gli enti per i quali il Contraente gestisce per
delega i servizi.
- Tipologia di copertura:
la copertura è relativa alla responsabilità civile
ricadente sui soggetti assicurati, indicati al punto
precedente, nella loro qualità di Azienda Ospedaliera,
in relazione allo svolgimento delle attività per essi
previste dalle norme vigenti o comunque di fatto poste in
essere. Qualora l'Azienda si avvalga di ditte
appaltatrici o enti delegati, la copertura è efficace in
relazione alla RC che sulla stessa Azienda Ospedaliera
possa ricadere per fatti commessi da tali soggetti, in
relazione all'esecuzione delle attività ad essi
delegate. La garanzia copre anche dalla RC inerente alla
proprietà e conduzione di fabbricati e impianti.
L'assicurazione infine copre con riferimento a tutti i
tipi di attività accessorie o complementari svolte dai
soggetti assicurati, purché conseguenti alle principali.
- Pagamento del premio:
il premio previsto per la presente polizza è annuale,
salvo la possibilità di eventuali rateizzazioni del suo
importo, sempre però su base annua. La regolazione del
premio avverrà alla fine di ogni annualità
assicurativa. Esso verrà calcolato applicando al
consuntivo delle retribuzioni lorde erogate a tutto il
personale dipendente il tasso indicato in polizza.
- Estensione territoriale:
la validità dell'assicurazione è estesa al mondo
intero.
- Gestione delle vertenze di
danno e spese legali: la Società
Assicuratrice gestisce le vertenze in nome
dell'Assicurato designando, d'intesa con esso, legali o
tecnici avvalendosi di tutti i diritti e le azioni
spettanti all'Assicurato stesso. Il tutto fino
all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento
della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Il
perfezionamento della transazione potrà avvenire solo
dopo che la Compagnia avrà informato il Contraente. La
Società Assicuratrice si fa carico di tutte le spese
legali che stiano entro il limite di un importo pari al
quarto del massimale stabilito in polizza per il danno
cui si riferisce la domanda. Le spese legali eccedenti
tale importo saranno ripartite tra Società Assicuratrice
e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
- Responsabilià civile verso
terzi (R.C.T.): con questa garanzia la
Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare quale
civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di
risarcimento per danni involontariamente a terzi per
morte, lesioni personali, per danni a cose e/o animali in
conseguenza di un fatto verificatosi in relazione
all'attività svolta.
- Terzi: non sono
considerati terzi il coniuge, i genitori e i figli
dell'Assicurato-persona fisica; non sono inoltre
considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti
dell'Assicurato che non sia persona fisica. Tali
prestatori diventano terzi se subiscono il danno mentre
non sono in servizio, se subiscono danni a cose di loro
proprietà, qualora non siano assicurati INAIL.
- Responsabilità civile verso
prestatori di lavoro (R.C.O.): con questa
garanzia la Società Assicuratrice si obbliga a tenere
indenne l'Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti
da prestatori di lavoro da lui dipendenti (anche solo
funzionalmente) addetti alle attività per le quali è
prestata l'assicurazione. La presente garanzia copre
inoltre l'Assicurato dal risarcimento dei danni cagionati
ai prestatori di lavoro per morte e lesioni personali
dalle quali sia derivata una invalidità permanente.
Questa garanzia inoltre è valida anche per le malattie
professionali considerate tali ai sensi delle leggi
vigenti in materia. La garanzia opererà per un periodo
di 24 mesi successivi alla cessazione della polizza in
relazione a circostanze o situazioni poste in essere nel
periodo di validità del contratto, per le quali
sussistano richieste di risarcimento avanzate
dall'Assicurato.
- Franchigia: è
applicata nella misura di 5 punti percentuali di
invalidità, e quindi fino a tale limiti non si farà
luogo ad alcun risarcimento. Per le diverse garanzie vi
è la possibilità di negoziazione di franchigie e
scoperti.
- Responsabilità civile
professionale: tale responsabilità è coperta
dalla polizza con riferimento a tutti i dipendenti e/o
collaboratori anche convenzionati, ai medici dell'Azienda
Sanitaria e ai sanitari non alle dipendenze, di cui
l'Azienda Contraente si avvale nello svolgimento della
sua attività. E' inoltre coperta dalla garanzia la
responsabilità personale di ogni operatore, tirocinante,
allievo, frequentatore o volontario operante per conto
della Contraente stessa. In generale la garanzia è
operante per tutto il personale dipendente e non operante
presso o per conto della Azienda Sanitaria, anche in via
occasionale. E' inoltre inclusa la responsabilità
personale di portatori di handicap, disturbati psichici,
tossicodipendenti ed alcolisti per danni da essi
cagionati a terzi.
- Estensioni di garanzia:
esiste infine una ampia gamma di garanzie assicurative
prestate con il presente contratto che sono
dettagliatamente descritte in polizza e che a tutti gli
effetti vanno considerate come estensioni delle garanzie
principali sopra descritte. A titolo puramente
esemplificativo e non limitativo indichiamo qui di
seguito le principali: danni derivanti da colpa grave
dell'assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di
cui egli debba rispondere; RC personale di
amministratori, direttori, dirigenti e funzionari,
dipendenti e collaboratori per danni da essi arrecati
nello svolgimento delle loro mansioni; RC dei medici e
dei paramedici esercitanti attività di libera
professione infra moenia; diversi tipi di copertura
riferiti alla responsabilità per danni cagionati dai
Soggetti Assicurati ai pazienti dell'Azienda Sanitaria;
danni connessi alla raccolta, distribuzione e
utilizzazione del sangue; RC per danni da A.I.D.S. e da
fonti radioattive.
- Esclusioni: la garanzia R.C.T:
non comprende i danni cagionati da furto o derivanti a
cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui
detenute; i rischi soggetti all'assicurazione
obbligatoria ai sensi di legge.
- Altre esclusioni:
l'assicurazione non comprende i rischi atomici provocati
artificialmente; i danni da inquinamento di aria, acqua e
sottosuolo, salvo non siano causati da fatto improvviso e
accidentale e derivante dall'attività descritta in
polizza. Sono inoltre esclusi i danni derivanti dalla
detenzione o dall'impiego di esplosivi.
- Massimale di garanzia:
mediamente per la R.C.T. L.10.000.000.000 e per la R.C.O.
L.10.000.000.000 con il limite di L.3.000.000.000 per
prestatore di lavoro.
- Rivalsa: ai fini
dell'esclusione della rivalsa della società nei
confronti dei dipendenti per danni cagionati da parte
loro con colpa grave, la Compagnia Assicurativa, su
richiesta della Contraente che intenda avvalersi di tale
estensione di copertura per i dipendenti che ne facciano
richiesta, applicherà un tasso finito dello
al
monte retribuzione che le verrà comunicato dalla
Contraente medesima. Questo premio, a totale carico dei
dipendenti, verrà versato con le modalità di
regolazione del premio stesso.
TUTELA LEGALE
- Oggetto dell'assicurazione:
l'assicurazione offre la copertura degli oneri
conseguenti alle spese giudiziali e stragiudiziali dovute
ad un sinistro rientrante in garanzia. Le spese che
vengono risarcite in base alla presente copertura sono
quelle per l'intervento di un legale, per le spese
peritali, per le spese di giustizia in un processo
penale, per le eventuali spese del legale di controparte,
in caso di transazione autorizzata dalla Società, o
quelle di soccombenza in caso di condanna
dell'Assicurato.
- Garanzie prestate:
la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri
conseguenti e strettamente connessi all'attività
istituzionale dell'Assicurato, compresi quelli
conseguenti a fatti e atti commessi dagli Amministratori
e dipendenti dello stesso nell'espletamento del servizio
e nell'ambito dei compiti d'ufficio nei casi di
controversie relative a danni subiti dall'Assicurato,
dagli Amministratori e dai suoi dipendenti che svolgono
l'attività istituzionale dello stesso in conseguenza di
fatti illeciti di altri soggetti, di controversie per
danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti
illeciti dell'Assicurato, degli Amministratori e dei suoi
dipendenti, di difesa personale degli Amministratori e
dei dipendenti dell'Assicurato per delitto colposo o per
contravvenzione.
- Esclusioni: sono
esclusi dalla copertura il pagamento di sanzioni
amministrative, gli oneri fiscali, le spese per
controversie dovute a fatti dolosi, le spese per
controversie di diritto amministrativo, fiscale e
tributario. Ulteriori esclusioni sono previste con
riferimento a controversie di natura contrattuale,
comprese quelle con i dipendenti, riguardanti la
circolazione di veicoli e natanti, a controversie sorte
tra i dipendenti o tra gli Amministratori
dell'Assicurato, oppure di natura contrattuale nei
confronti della Società, o nei confronti di Enti
previdenziali e assistenziali, o relative a sinistri
conseguenti a inquinamento ambientale.
- Limiti territoriali:
la copertura opera nei territori della Repubblica
Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di
S.Marino. Con apposita estensione la stessa copertura è
operativa con riferimento alle controversie concernenti
la responsabilità di natura extracontrattuale o penale
determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Unione
Europea e in Svizzera.
- Denuncia del sinistro:
con la denuncia di sinistro l'Assicurato deve fornire
alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti,
una precisa descrizione del fatto che ha originato il
sinistro, e tutti gli altri elementi necessari. In ogni
caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la
massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni
altra comunicazione relativa al sinistro.
- Gestione del sinistro:
L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia
del sinistro, ha diritto di nominare per la tutela dei
suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che
esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il
domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti,
segnalandone immediatamente il nominativo alla società.
Per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi
interessi in un procedimento giudiziario od
amministrativo che richieda il ricorso ad un procuratore
legale o ad un altro professionista abilitato a norma
della vigente legislazione, l'Assicurato sarà in ogni
caso tutelato da professionista da esso stesso scelto. La
società, preso atto della designazione del legale,
assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato
non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria,
raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza
il preventivo benestare della Società, pena il rimborso
delle spese da questa sostenute. Copia della
documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti
dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per
quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata,
la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai
due tentativi. L'Assicurato ha diritto, nel caso si venga
a trovare in situazione di conflitto di interessi con la
Società, di scegliere un procuratore legale od altro
professionista abilitato a norma della legislazione
vigente al quale affidare la tutela dei suoi interessi.
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in
merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà
demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra
le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del
Tribunale Competente. Ciascuna delle parti contribuirà
alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito
dell'arbitrato.
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