In accordo con alcuni importanti Lloyd's broker, questo rischio può essere assunto sul mercato anglosassone interamente o in coassicurazione con compagnie italiane.

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ANALISI TECNICA DEL CONTRATTO

- Soggetti assicurati: la polizza è stipulata nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera, del suo legale rappresentante, degli amministratori e dei dipendenti, nonché di tutti coloro che partecipano alle attività svolte dai citati soggetti. Sono inoltre assicurati con il contratto di polizza gli enti per i quali il Contraente gestisce per delega i servizi.
- Tipologia di copertura: la copertura è relativa alla responsabilità civile ricadente sui soggetti assicurati, indicati al punto precedente, nella loro qualità di Azienda Ospedaliera, in relazione allo svolgimento delle attività per essi previste dalle norme vigenti o comunque di fatto poste in essere. Qualora l'Azienda si avvalga di ditte appaltatrici o enti delegati, la copertura è efficace in relazione alla RC che sulla stessa Azienda Ospedaliera possa ricadere per fatti commessi da tali soggetti, in relazione all'esecuzione delle attività ad essi delegate. La garanzia copre anche dalla RC inerente alla proprietà e conduzione di fabbricati e impianti. L'assicurazione infine copre con riferimento a tutti i tipi di attività accessorie o complementari svolte dai soggetti assicurati, purché conseguenti alle principali.
- Pagamento del premio: il premio previsto per la presente polizza è annuale, salvo la possibilità di eventuali rateizzazioni del suo importo, sempre però su base annua. La regolazione del premio avverrà alla fine di ogni annualità assicurativa. Esso verrà calcolato applicando al consuntivo delle retribuzioni lorde erogate a tutto il personale dipendente il tasso indicato in polizza.
- Estensione territoriale: la validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.
- Gestione delle vertenze di danno e spese legali: la Società Assicuratrice gestisce le vertenze in nome dell'Assicurato designando, d'intesa con esso, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. Il tutto fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Il perfezionamento della transazione potrà avvenire solo dopo che la Compagnia avrà informato il Contraente. La Società Assicuratrice si fa carico di tutte le spese legali che stiano entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Le spese legali eccedenti tale importo saranno ripartite tra Società Assicuratrice e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
- Responsabilià civile verso terzi (R.C.T.): con questa garanzia la Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni involontariamente a terzi per morte, lesioni personali, per danni a cose e/o animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
- Terzi: non sono considerati terzi il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato-persona fisica; non sono inoltre considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato che non sia persona fisica. Tali prestatori diventano terzi se subiscono il danno mentre non sono in servizio, se subiscono danni a cose di loro proprietà, qualora non siano assicurati INAIL.
- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): con questa garanzia la Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (anche solo funzionalmente) addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La presente garanzia copre inoltre l'Assicurato dal risarcimento dei danni cagionati ai prestatori di lavoro per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente. Questa garanzia inoltre è valida anche per le malattie professionali considerate tali ai sensi delle leggi vigenti in materia. La garanzia opererà per un periodo di 24 mesi successivi alla cessazione della polizza in relazione a circostanze o situazioni poste in essere nel periodo di validità del contratto, per le quali sussistano richieste di risarcimento avanzate dall'Assicurato.
- Franchigia: è applicata nella misura di 5 punti percentuali di invalidità, e quindi fino a tale limiti non si farà luogo ad alcun risarcimento. Per le diverse garanzie vi è la possibilità di negoziazione di franchigie e scoperti.
- Responsabilità civile professionale: tale responsabilità è coperta dalla polizza con riferimento a tutti i dipendenti e/o collaboratori anche convenzionati, ai medici dell'Azienda Sanitaria e ai sanitari non alle dipendenze, di cui l'Azienda Contraente si avvale nello svolgimento della sua attività. E' inoltre coperta dalla garanzia la responsabilità personale di ogni operatore, tirocinante, allievo, frequentatore o volontario operante per conto della Contraente stessa. In generale la garanzia è operante per tutto il personale dipendente e non operante presso o per conto della Azienda Sanitaria, anche in via occasionale. E' inoltre inclusa la responsabilità personale di portatori di handicap, disturbati psichici, tossicodipendenti ed alcolisti per danni da essi cagionati a terzi.
- Estensioni di garanzia: esiste infine una ampia gamma di garanzie assicurative prestate con il presente contratto che sono dettagliatamente descritte in polizza e che a tutti gli effetti vanno considerate come estensioni delle garanzie principali sopra descritte. A titolo puramente esemplificativo e non limitativo indichiamo qui di seguito le principali: danni derivanti da colpa grave dell'assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui egli debba rispondere; RC personale di amministratori, direttori, dirigenti e funzionari, dipendenti e collaboratori per danni da essi arrecati nello svolgimento delle loro mansioni; RC dei medici e dei paramedici esercitanti attività di libera professione infra moenia; diversi tipi di copertura riferiti alla responsabilità per danni cagionati dai Soggetti Assicurati ai pazienti dell'Azienda Sanitaria; danni connessi alla raccolta, distribuzione e utilizzazione del sangue; RC per danni da A.I.D.S. e da fonti radioattive.
- Esclusioni: la garanzia R.C.T: non comprende i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi di legge.
- Altre esclusioni: l'assicurazione non comprende i rischi atomici provocati artificialmente; i danni da inquinamento di aria, acqua e sottosuolo, salvo non siano causati da fatto improvviso e accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza. Sono inoltre esclusi i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi.
- Massimale di garanzia: mediamente per la R.C.T. L.10.000.000.000 e per la R.C.O. L.10.000.000.000 con il limite di L.3.000.000.000 per prestatore di lavoro.
- Rivalsa: ai fini dell'esclusione della rivalsa della società nei confronti dei dipendenti per danni cagionati da parte loro con colpa grave, la Compagnia Assicurativa, su richiesta della Contraente che intenda avvalersi di tale estensione di copertura per i dipendenti che ne facciano richiesta, applicherà un tasso finito dello … al monte retribuzione che le verrà comunicato dalla Contraente medesima. Questo premio, a totale carico dei dipendenti, verrà versato con le modalità di regolazione del premio stesso.



TUTELA LEGALE


- Oggetto dell'assicurazione: l'assicurazione offre la copertura degli oneri conseguenti alle spese giudiziali e stragiudiziali dovute ad un sinistro rientrante in garanzia. Le spese che vengono risarcite in base alla presente copertura sono quelle per l'intervento di un legale, per le spese peritali, per le spese di giustizia in un processo penale, per le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.
- Garanzie prestate: la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri conseguenti e strettamente connessi all'attività istituzionale dell'Assicurato, compresi quelli conseguenti a fatti e atti commessi dagli Amministratori e dipendenti dello stesso nell'espletamento del servizio e nell'ambito dei compiti d'ufficio nei casi di controversie relative a danni subiti dall'Assicurato, dagli Amministratori e dai suoi dipendenti che svolgono l'attività istituzionale dello stesso in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti, di controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato, degli Amministratori e dei suoi dipendenti, di difesa personale degli Amministratori e dei dipendenti dell'Assicurato per delitto colposo o per contravvenzione.
- Esclusioni: sono esclusi dalla copertura il pagamento di sanzioni amministrative, gli oneri fiscali, le spese per controversie dovute a fatti dolosi, le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario. Ulteriori esclusioni sono previste con riferimento a controversie di natura contrattuale, comprese quelle con i dipendenti, riguardanti la circolazione di veicoli e natanti, a controversie sorte tra i dipendenti o tra gli Amministratori dell'Assicurato, oppure di natura contrattuale nei confronti della Società, o nei confronti di Enti previdenziali e assistenziali, o relative a sinistri conseguenti a inquinamento ambientale.
- Limiti territoriali: la copertura opera nei territori della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S.Marino. Con apposita estensione la stessa copertura è operativa con riferimento alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.
- Denuncia del sinistro: con la denuncia di sinistro l'Assicurato deve fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, e tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
- Gestione del sinistro: L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, ha diritto di nominare per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla società. Per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario od amministrativo che richieda il ricorso ad un procuratore legale o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione, l'Assicurato sarà in ogni caso tutelato da professionista da esso stesso scelto. La società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Copia della documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai due tentativi. L'Assicurato ha diritto, nel caso si venga a trovare in situazione di conflitto di interessi con la Società, di scegliere un procuratore legale od altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente al quale affidare la tutela dei suoi interessi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale Competente. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.