In accordo con alcuni importanti Lloyd's broker, questo rischio può essere assunto sul mercato anglosassone interamente o in coassicurazione con compagnie italiane.

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ANALISI TECNICA DEL CONTRATTO

- Oggetto della copertura: la garanzia è operativa con riferimento alle perdite e/o ai danni materiali e diretti, originati da qualsiasi causa a gioielleria, ornamenti, oggetti preziosi, fogli d'oro e d'argento, lingotti di metalli preziosi, perle preziose e/o semipreziose, oreficeria, argenteria, oggetti in platino, pietre preziose, orologeria e quant'altra merce pertinente all'attività dell'Assicurato, di sua proprietà o di proprietà di terzi, purché in sua cura e consegna, nonché banconote, denaro in contanti, valute straniere, assegni e vaglia, purché siano la contropartita delle predette merci. La copertura contro le perdite e/o i danni materiali e diretti originati da qualsiasi causa è inoltre estesa anche a mobili, attrezzature per ufficio attinenti all'attività dell'Assicurato, arredamento e arredi fissi e infissi, macchinari e impianti, casseforti, armadi corazzati o blindati, sistemi di allarme, decorazioni, installazioni ed ogni altro contenuto di proprietà non dell'Assicurato. Gli oggetti appena descritti sono coperti solamente presso l'ubicazione dei locali ove l'Assicurato svolge la propria attività.
- Danni cagionati dai ladri: la polizza copre i danni materiali e diretti causati da scassinatori e/o ladri, anche nel caso di tentato furto con o senza scasso, ai locali dell'Assicurato nonché al contenuto degli stessi, agli arredi ed infissi del Proprietario degli stessi locali, sia nel caso in cui essi siano di proprietà dell'Assicurato, sia qualora egli ne sia responsabile in qualità di inquilino.
- Limiti geografici: la garanzia è normalmente operativa nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S.Marino e in quello dello Stato del Vaticano. Esiste una eccezione per quanto riguarda il rischio Portavalori: per tale copertura la garanzia è prestata solo nelle zone specificate in proposta per ciascuna collezione. Per la garanzia Spedizioni il limite territoriale viene descritto in proposta, salvo quant'altro convenuto fra le Parti Contraenti e precisato nel modulo.
- Forma e durata dell'assicurazione: l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e gli Assicuratori rinunciano all'applicazione della "Regola Proporzionale", cioè della regola che prevederebbe una riduzione del risarcimento pari al deprezzamento subito dall'oggetto della copertura nel periodo intercorrente fra la stipula del contratto e il momento del sinistro. Ciò significa che la garanzia a primo rischio assoluto riguarda la totalità delle cose assicurate, ma è prestata solo per una somma predeterminata che prescinde totalmente dal valore effettivo delle cose assicurate, rendendo inapplicabile la regola proporzionale in caso di sinistro. L'eventuale risarcimento si avrà per l'importo predeterminato, a prescindere che esso sia superiore o inferiore all'effettivo danno sofferto dall'Assicurato.
- Esclusioni: sono esclusi dalla copertura danni e/o perdite realizzatisi per effetto della lavorazione, per consumo, logorio o deterioramento degli enti assicurati, lo smarrimento di merci non denunciato precedentemente agli Assicuratori, salvo non si provi che le perdite siano state originate da eventi coperti dalla polizza, perdite o danni agli enti assicurati che vengano portati o usati dagli Assicurati, dai loro dirigenti, amministratori o soci, familiari, parenti o amici o mentre sono in loro custodia a questo scopo. Altre esclusioni sono: i danni o le perdite ai centri meccanografici ed elettronici di elaborazione dati, perdite e danni conseguenti a truffa, infedeltà, estorsione, furto o scomparsa di oggetti da veicoli stradali, perdite o danni su beni affidati all'Assicurato da clienti privati e/o acquirenti solo a scopo di custodia, perdite o danni subite in caso di guerre, altri simili eventi o fenomeni nucleari o radioattivi, danni indiretti e perdite di utile di qualsiasi natura. Sono invece coperti danni conseguenti a scioperi, sommosse, vandalismo e simili. Non sono previsti risarcimenti in caso di perdite o danni a merci affidate temporaneamente in consegna fiduciaria a terzi e per le quali non siano state emesse Note di Cosegna. Dopo 160 giorni dalla data di affidamento la garanzia cessa di operare.
- Rischio rapina: la polizza copre anche il rischio di rapina purché essa sia avvenuta e si completi all'interno dei locali dell'Assicurato, quand'anche sia iniziata la di fuori di essi a seguito di violenza e/o minaccia su persone prelevate all'esterno di detti locali e costrette a recarsi con i rapinatori all'interno oppure inizi e si completi all'interno dei locali dell'Assicurato a seguito di violenza o minaccia su persone presenti nei locali medesimi, oppure si tratti di rapina iniziata fuori dai locali dell'Assicurato a seguito di violenza e/o minaccia sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari, dipendenti e loro familiari e che si completi all'interno dei suddetti locali alla presenza di almeno una delle persone subenti e/o assistenti l'evento e di almeno uno dei rapinatori.
- Garanzia "furto con destrezza": è necessaria esplicita richiesta dell'Assicurato affinché questa garanzia sia attivata assieme alle altra già previste in polizza.
- Sopralluogo di sicurezza: è effettuato dal perito che potrà richiedere una modifica per determinate partite. Fino a quando il perito non avrà effettuato il sopralluogo tutte le partite citate in polizza saranno soggette ad uno scoperto del 20%. Per quelle partite per le quali sia stata richiesta modifica da parte dello stesso perito sarà operante lo scoperto del 20% fino a quando la modifica richiesta non sarà stata posta in essere. Se le modifiche non dovessero essere approvate, la garanzia resterebbe sospesa fino ad installazione avvenuta.
- Garanzia "Portavalori": è relativa alle merci precedentemente elencate, le quali vengano trasportate esclusivamente dai Portavalori nominativamente elencati nella Proposta di Assicurazione. Qualora il Portavalori abbandoni gli enti assicurati, la garanzia è operativa solo nei casi di malore o incidente al Portavalori, incidente al suo mezzo di trasporto, oppure qualora, nel caso di trasferimenti a piedi, il malore sia tale da rendergli impossibile una diligente custodia della merce, oppure in caso di attacco al Portavalori, oppure qualora il Portavalori consegni gli oggetti in custodia temporanea a clienti o professionisti del settore, o a Direzioni di Hotel, i quali li ripongano in casseforti, in armadi corazzati, in cassette di sicurezza o in camere corazzate chiusi a chiave. E' prevista l'indicazione in polizza di un limite massimo in valore da parte del Portavalori, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Si decade da tale diritto anche nel caso in cui più Portavalori viaggino accompagnati fra loro, salvo non trasportino in due un'unica collezione. Per i sinistri subiti dal Portavalori, successivi al primo, si applica mediamente uno scoperto del 15%.