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 In
accordo con alcuni importanti Lloyd's broker, questo
rischio può essere assunto sul mercato anglosassone
interamente o in coassicurazione con compagnie italiane.
(Per ulteriori
informazioni mettetevi in contatto con noi)
ANALISI TECNICA DEL
CONTRATTO
- Oggetto della copertura:
la garanzia è operativa con riferimento alle perdite e/o
ai danni materiali e diretti, originati da qualsiasi
causa a gioielleria, ornamenti, oggetti preziosi, fogli
d'oro e d'argento, lingotti di metalli preziosi, perle
preziose e/o semipreziose, oreficeria, argenteria,
oggetti in platino, pietre preziose, orologeria e
quant'altra merce pertinente all'attività
dell'Assicurato, di sua proprietà o di proprietà di
terzi, purché in sua cura e consegna, nonché banconote,
denaro in contanti, valute straniere, assegni e vaglia,
purché siano la contropartita delle predette merci. La
copertura contro le perdite e/o i danni materiali e
diretti originati da qualsiasi causa è inoltre estesa
anche a mobili, attrezzature per ufficio attinenti
all'attività dell'Assicurato, arredamento e arredi fissi
e infissi, macchinari e impianti, casseforti, armadi
corazzati o blindati, sistemi di allarme, decorazioni,
installazioni ed ogni altro contenuto di proprietà non
dell'Assicurato. Gli oggetti appena descritti sono
coperti solamente presso l'ubicazione dei locali ove
l'Assicurato svolge la propria attività.
- Danni cagionati dai ladri:
la polizza copre i danni materiali e diretti causati da
scassinatori e/o ladri, anche nel caso di tentato furto
con o senza scasso, ai locali dell'Assicurato nonché al
contenuto degli stessi, agli arredi ed infissi del
Proprietario degli stessi locali, sia nel caso in cui
essi siano di proprietà dell'Assicurato, sia qualora
egli ne sia responsabile in qualità di inquilino.
- Limiti geografici:
la garanzia è normalmente operativa nel territorio della
Repubblica Italiana, della Repubblica di S.Marino e in
quello dello Stato del Vaticano. Esiste una eccezione per
quanto riguarda il rischio Portavalori: per tale
copertura la garanzia è prestata solo nelle zone
specificate in proposta per ciascuna collezione. Per la
garanzia Spedizioni il limite territoriale viene
descritto in proposta, salvo quant'altro convenuto fra le
Parti Contraenti e precisato nel modulo.
- Forma e durata
dell'assicurazione: l'assicurazione è
prestata a primo rischio assoluto e gli Assicuratori
rinunciano all'applicazione della "Regola
Proporzionale", cioè della regola che prevederebbe
una riduzione del risarcimento pari al deprezzamento
subito dall'oggetto della copertura nel periodo
intercorrente fra la stipula del contratto e il momento
del sinistro. Ciò significa che la garanzia a primo
rischio assoluto riguarda la totalità delle cose
assicurate, ma è prestata solo per una somma
predeterminata che prescinde totalmente dal valore
effettivo delle cose assicurate, rendendo inapplicabile
la regola proporzionale in caso di sinistro. L'eventuale
risarcimento si avrà per l'importo predeterminato, a
prescindere che esso sia superiore o inferiore
all'effettivo danno sofferto dall'Assicurato.
- Esclusioni: sono
esclusi dalla copertura danni e/o perdite realizzatisi
per effetto della lavorazione, per consumo, logorio o
deterioramento degli enti assicurati, lo smarrimento di
merci non denunciato precedentemente agli Assicuratori,
salvo non si provi che le perdite siano state originate
da eventi coperti dalla polizza, perdite o danni agli
enti assicurati che vengano portati o usati dagli
Assicurati, dai loro dirigenti, amministratori o soci,
familiari, parenti o amici o mentre sono in loro custodia
a questo scopo. Altre esclusioni sono: i danni o le
perdite ai centri meccanografici ed elettronici di
elaborazione dati, perdite e danni conseguenti a truffa,
infedeltà, estorsione, furto o scomparsa di oggetti da
veicoli stradali, perdite o danni su beni affidati
all'Assicurato da clienti privati e/o acquirenti solo a
scopo di custodia, perdite o danni subite in caso di
guerre, altri simili eventi o fenomeni nucleari o
radioattivi, danni indiretti e perdite di utile di
qualsiasi natura. Sono invece coperti danni conseguenti a
scioperi, sommosse, vandalismo e simili. Non sono
previsti risarcimenti in caso di perdite o danni a merci
affidate temporaneamente in consegna fiduciaria a terzi e
per le quali non siano state emesse Note di Cosegna. Dopo
160 giorni dalla data di affidamento la garanzia cessa di
operare.
- Rischio rapina: la
polizza copre anche il rischio di rapina purché essa sia
avvenuta e si completi all'interno dei locali
dell'Assicurato, quand'anche sia iniziata la di fuori di
essi a seguito di violenza e/o minaccia su persone
prelevate all'esterno di detti locali e costrette a
recarsi con i rapinatori all'interno oppure inizi e si
completi all'interno dei locali dell'Assicurato a seguito
di violenza o minaccia su persone presenti nei locali
medesimi, oppure si tratti di rapina iniziata fuori dai
locali dell'Assicurato a seguito di violenza e/o minaccia
sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari,
dipendenti e loro familiari e che si completi all'interno
dei suddetti locali alla presenza di almeno una delle
persone subenti e/o assistenti l'evento e di almeno uno
dei rapinatori.
- Garanzia "furto con
destrezza": è necessaria esplicita
richiesta dell'Assicurato affinché questa garanzia sia
attivata assieme alle altra già previste in polizza.
- Sopralluogo di sicurezza:
è effettuato dal perito che potrà richiedere una
modifica per determinate partite. Fino a quando il perito
non avrà effettuato il sopralluogo tutte le partite
citate in polizza saranno soggette ad uno scoperto del
20%. Per quelle partite per le quali sia stata richiesta
modifica da parte dello stesso perito sarà operante lo
scoperto del 20% fino a quando la modifica richiesta non
sarà stata posta in essere. Se le modifiche non
dovessero essere approvate, la garanzia resterebbe
sospesa fino ad installazione avvenuta.
- Garanzia
"Portavalori": è relativa alle
merci precedentemente elencate, le quali vengano
trasportate esclusivamente dai Portavalori
nominativamente elencati nella Proposta di Assicurazione.
Qualora il Portavalori abbandoni gli enti assicurati, la
garanzia è operativa solo nei casi di malore o incidente
al Portavalori, incidente al suo mezzo di trasporto,
oppure qualora, nel caso di trasferimenti a piedi, il
malore sia tale da rendergli impossibile una diligente
custodia della merce, oppure in caso di attacco al
Portavalori, oppure qualora il Portavalori consegni gli
oggetti in custodia temporanea a clienti o professionisti
del settore, o a Direzioni di Hotel, i quali li ripongano
in casseforti, in armadi corazzati, in cassette di
sicurezza o in camere corazzate chiusi a chiave. E'
prevista l'indicazione in polizza di un limite massimo in
valore da parte del Portavalori, pena la decadenza dal
diritto al risarcimento. Si decade da tale diritto anche
nel caso in cui più Portavalori viaggino accompagnati
fra loro, salvo non trasportino in due un'unica
collezione. Per i sinistri subiti dal Portavalori,
successivi al primo, si applica mediamente uno scoperto
del 15%.
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