In accordo con alcuni importanti Lloyd's broker, questo rischio può essere assunto sul mercato anglosassone interamente o in coassicurazione con compagnie italiane.

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ANALISI TECNICA DEL CONTRATTO

- Oggetto della copertura: l'assicurazione è rivolta ala copertura delle opere d'arte elencate dal Contraente nella sua qualità di organizzatore della manifestazione, ad egli affidate e di proprietà di terzi, durante il viaggio di andata e ritorno dalle/alle località di partenza e durante la giacenza presso la mostra.
- Rischi assicurati: la garanzia è prestata nella forma convenzionale da "chiodo a chiodo" contro tutti i rischi di perdita e/o danni materiali diretti. Preliminarmente alla stipula del contratto di assicurazione il valore delle opere d'arte viene stimato e la stima è accettata dalle parti. La copertura è estesa a coprire guasti provocati da Autorità e/o dall'Assicurato, nonché da persone per le quali l'Assicurato è legalmente responsabile, allo scopo di arrestare il danno, danni da fumo o causati da impianti di riscaldamento, danni da fuoriuscita d'acqua, danni dovuti a colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dovuti a colpa grave o dolo delle persone per le quali il Contraente e/o l'Assicurato siano legalmente responsabili, danni dovuti a catastrofi naturali, furto con destrezza, rischio guerra (soggetto a Waterbone/Airbone agreement, come da Institute Clauses), danni dovuti a scioperi, sommosse, insurrezione civile, vandalismo, sabotaggio e terrorismo, danni da rottura, deprezzamento del valore dell'opera causato da un rischio coperto dalla presente assicurazione al 100%.
- Esclusioni: sono esclusi dalla copertura danni o perdite dovuti a guerra, invasioni, atti di nemici stranieri e altri simili atti ostili di potenza belligerante, con eccezione del rischio guerra secondo quanto indicato al punto precedente. Sono inoltre esclusi dalla copertura i danni venutisi a creare come conseguenza di radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva e quelli dovuti a veicolo/i lasciato/i incustoditi o accaduti alle cose assicurate durante qualsiasi processo di lavorazione quali rifinitura, restauro, ricorniciatura o simili. Sono infine escluse le perdite dovute a sparizioni misteriose.
- Condizioni: l'assicurazione produce i suoi effetti solo se le operazioni di imballaggio e sballaggio sono effettuate da personale specializzato e quelle di trasporto da personale qualificato. Gli Assicuratori rinunciano alla rivalsa nei confronti di vettori e imballatori. Qualora uno degli oggetti assicurati aumenti il suo valore in relazione al fatto di appartenere a copie, sets o parures, l'assicurazione non ne terrà conto e rimborserà solo il valore dell'oggetto assicurato. In caso di danno parziale il risarcimento sarà quantificato in relazione al costo sostenuto per le spese di restauro, maggiorate del deprezzamento subito. Inoltre il risarcimento sarà proporzionale al rapporto tra la somma assicurata e il valore di mercato al momento immediatamente precedente il sinistro.
- Obblighi per l'Assicurato: oltre ai consueti obblighi di denuncia, grava sull'Assicurato l'obbligo di comunicare agli Assicuratori le circostanze nelle quali il furto (o il danno) si è verificato, fornendo inoltre una distinta delle opere rubate o danneggiate. Il Contraente e/o l'Assicurato sono obbligati:
- a fare gli atti necessari alla salvaguardia dell'azione di rivalsa contro i responsabili del sinistro: in caso di inadempienza in relazione a quest'ultimo obbligo decadono dai diritti derivanti loro dal contratto di polizza;
- a fare, su richiesta degli Assicuratori, a proprio nome, ma sotto la direzione e a rischio e spese degli Assicuratori medesimi, tutti gli atti giudiziari e stragiudiziari ritenuti necessari ed opportuni;
- tenere a disposizione di Assicuratori ed eventuali periti gli indizi materiali del sinistro e i documenti necessari all'accertamento del danno;
- se il sinistro si è verificato come conseguenza di spedizioni terrestri devono apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare nei termini reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino all'atto della riconsegna; predisporre al più presto le condizioni necessarie all'effettuazione della perizia;
- fare quanto è nelle loro possibilità per evitare o diminuire il danno.