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 Questo
rischio viene assunto normalmente da
Compagnie assicurative nazionali direttamente o in
coassicurazione.
(Per ulteriori
informazioni mettetevi in contatto con noi)
ANALISI TECNICA DEL
CONTRATTO
- Destinatari della copertura:
la polizza è destinata alla copertura delle unità da
diporto, ovvero le costruzioni destinate alla navigazione
da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da
diporto o natante da diporto, secondo le definizioni
della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive
modificazioni.
- Alienazione dell'unità da
diporto: nel caso l'unità da diporto venga a
qualsiasi titolo trasferita a terzi l'assicurazione cessa
di esistere dal momento del trasferimento, salvo la
Compagnia non dia consenso al trasferimento del contratto
su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato
previo conguaglio, ovvero accetti la cessione dello
stesso contratto nei confronti del nuovo acquirente.
- Oggetto della copertura:
è coperta dalla garanzia l'intera struttura dell'unità
da diporto e il suo contenuto specificamente indicato in
polizza con l'esclusione di indumenti e oggetti di uso
personale, bauli, valige e borse, apparecchiature
fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca e da
immersione subacquea, documenti, denaro, titoli di
credito, gioielli e oggetti in materiale prezioso,
oggetti d'arte e di antiquariato.
- Limiti di operatività:
la garanzia è operativa a condizione che l'unità
oggetto della copertura sia usata esclusivamente per la
navigazione da diporto e senza fini di lucro entro i
limiti geografici del Mar Mediterraneo e delle acque
interne dei Paesi europei, nonché a terra nei Paesi
bagnati dalle predette acque. La garanzia opera durante
la navigazione e la giacenza in acqua o a terra con o
senza persone a bordo, nonché durante le operazioni di
rimorchio, l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra.
- Tipologia delle garanzie:
la polizza è sottoscrivibile in 3 forme (garanzia
massima, ridotta o minima) che offrono un diverso grado
di copertura. Con la garanzia massima la copertura è
operativa a seguito di qualsiasi avvenimento che comporti
la perdita totale e l'abbandono dell'unità da diporto.
Con la garanzia ridotta l'Assicurato è tenuto indenne
dai danni derivanti da qualsiasi causa che comportino
perdita totale e abbandono, ma i danni parziali sono
assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione,
scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria. Infine la
garanzia minima copre, in conseguenza di qualsiasi
avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i
casi di furto, rapina e pirateria. La garanzia incendio
totale è previsto sia operativa per tutte le forme sopra
descritte. La garanzia furto (parziale e totale) opera
con riferimento esclusivamente della polizza stipulata
secondo la forma garanzia massima e garanzia ridotta. In
tutte le forme della polizza sono comprese le spese e il
compenso di assistenza o di salvataggio, nonché le spese
per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità
competenti.
- Esclusioni: sono
esclusi dalla copertura i danni derivanti da dolo o colpa
grave dell'Assicurato, del Contraente o di chiunque abbia
la responsabilità dell'unità da diporto, da
insufficienza dei mezzi di ormeggio, ancoraggio o
protezione dell'unità da diporto, oppure creatisi a
causa di innavigabilità dell'unità stessa, deficiente
manutenzione, usura, alluvione, inondazione, terremoto,
eruzione vulcanica, guerre, tumulti ed eventi simili,
radiazioni e fenomeni nucleari.
- Perdita totale e risarcimento:
nel caso di perdita totale dell'unità da diporto, il
risarcimento sarà quantificato in un importo pari al
valore commerciale dell'unità al momento del sinistro.
- Franchigie e scoperti:
ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, per
tutti gli altri danni indennizzabili sono previsti
scoperti e franchigie da calcolarsi, sulla base dei
coefficienti indicati in Polizza, in relazione a ciascun
singolo avvenimento. In particolare, se la somma
assicurata non eccede Lit. 400.000.000, per una unità da
diporto di età inferiore ai nove anni è prevista una
franchigia dello 0.75%, da calcolarsi sulla somma
assicurata, con il massimo di Lit. 1.500.000. Qualora l'unità
da diporto abbia un'età superiore ai nove anni, la
franchigia sarà dell'1.25% sulla somma assicurata, con
il massimo di Lit. 2.000.000. Per somme assicurate
superiori a Lit. 400.000.000 sono previste le seguenti
franchigie: tra i 400 e gli 800 milioni assicurati
franchigia di Lit. 2.000.000; fra gli 800 e i 1000
milioni assicurati franchigia di Lit. 3.500.000; fra i
1000 e i 1200 milioni assicurati franchigia di Lit. 5.000.000.
Oltre Lit. 1.200.000.000 assicurate, la franchigia sarà
stabilita con patto speciale. Uno scoperto del 20% sarà
invece applicato in casi particolari quali: perdita
totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in
ferrocemento, sottrazione totale di unità da diporto non
iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto,
rapina e pirateria, perdita totale o abbandono o danni
parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto
sprovvista di efficiente impianto di estinzione, danni
parziali derivanti dall'estensione di cui al patto
speciale denominato "Regate veliche", perdita
totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi
collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in
questo caso lo scoperto del 20% verrà applicato in
sostituzione della franchigia e con il massimo di Lit. 1.000.000.
- Rivalsa: la Società
rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il
conducente dell'unità da diporto.
- Pagamento dell'indennizzo:
il pagamento delle indennità avverrà entro 30 giorni
dalla presentazione dei documenti giustificativi.
- Patti speciali: è
possibile richiamare in polizza e sottoscrivere i c.d.
"patti speciali". Si tratta di estensioni di
copertura per particolari rischi connessi ad avvenimenti
o fatti quali regate veliche, locazione o noleggio od
altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto,
scuola di vela o di guida, rinuncia all'azione di rivalsa
per danni da incendio, trasferimenti terrestri, eventi
socio-politici. Il contraente può sottoscrivere
ulteriori clausole aggiuntive quali la clausola "altri
danni all'apparato motore e all'impianto elettrico",
la clausola "acque non protette", la clausola
"alluvione e inondazione", la clausola "bagagli
e oggetti personali" e la clausola "deroga alla
regola proporzionale per danni parziali". Tutte
queste garanzie aggiuntive prevedono il pagamento di un
premio supplementare rispetto a quello previsto per la
polizza nella sua forma base e rispetto ad essa
forniscono delle specifiche coperture integrative.
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