Questo rischio viene assunto normalmente da
Compagnie assicurative nazionali direttamente o in coassicurazione.


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ANALISI TECNICA DEL CONTRATTO

- Oggetto della copertura: l'assicurazione dei rischi industriali riguarda la copertura incendio e garanzie accessorie dei fabbricati industriali e delle relative pertinenze. Per giungere alla redazione di una polizza quanto più completa possibile è necessario assicurare fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamenti e merci speciali integrando la polizza base con le seguenti garanzie accessorie:
- esplosione;
- scoppio;
- caduta aerei;
- eventi all'aperto;
- fenomeni elettrici;
- onorari periti;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti, sommosse);
- dolo e colpa grave;
- ricorso terzi;
- inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto e maggiori costi per danni indiretti sotto forma di "loss of profit" oppure nella forma della diaria "a percentuale" o "spese extra".
- Estensione di copertura: ai fini della copertura integrale in relazione agli eventi non descritti in polizza, è necessaria una specifica copertura "all risks in different conditions".
- Copertura aggiuntiva: infine è consigliabile l'inclusione della copertura riguardante la sezione EDP (ossia la copertura assicurativa contro i danni agli elaboratori elettronici): questa estensione offre una garanzia contro i danni alle cose, quelli subiti in conseguenza di maggiori costi e quelli dovuti al danneggiamento dei dati contenuti nei supporti informatici (supporto dati).
- Definizioni specifiche: relativamente alla copertura incendio è necessario precisare le seguenti definizioni:
- Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
- Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
- Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- Fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione ed interrate ed escluso solo quanto compreso dalle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.
- Macchinario: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e di comunicazione - attrezzatura ed arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.
- Attrezzature: mobilio ed arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, di condizionamento e di comunicazione - attrezzatura ed arredamento industriale, elaboratori elettronici - serbatoi metallici e tubazioni.
- Arredamento: mobilio, cancelleria, stampanti, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti.
- Merci: materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, infiammabili, merci speciali ed esclusi gli esplodenti.
- Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- Caduta di aeromobili: la caduta accidentale sopra gli enti assicurati di aeromobili, anche non pilotati, di loro parti, o di cose da essi trasportate (compresi gli ordigni esplosivi). Sono equiparabili agli aeromobili i cosiddetti corpi volanti e/o orbitanti.
- Enti all'aperto: impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sottotetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto. Merci durante le operazioni di carico e scarico che avvengono al di fuori dei fabbricati assicurati.