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 In
accordo con alcuni importanti Lloyd's broker, questo
rischio può essere assunto sul mercato anglosassone
interamente o in coassicurazione con compagnie italiane.
(Per ulteriori
informazioni mettetevi in contatto con noi)
ANALISI TECNICA DEL
CONTRATTO
- Oggetto della copertura:
infortuni dell'assicurato da questi subiti nello
svolgimento della sua attività professionale e di ogni
altra attività da egli svolta che non abbia carattere
professionale. Per infortunio si intende l'evento dovuto
a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni
corporali obiettivamente riscontrabili, le quali abbiano
per conseguenza uno degli eventi garantiti in polizza. A
titolo esemplificativo e non limitativo gli infortuni
coperti dalla presente polizza assicurativa sono anche:
lesioni subite in caso di scioperi, sommosse e altre
manifestazioni, infortuni causati da eventi naturali,
infortuni subiti durante la guida di veicoli e natanti,
infortuni subiti durante viaggi aerei, effetti della
temperatura esterna, asfissia, avvelenamento, lesioni
provocate da animali, insetti e vegetali, infezioni,
annegamento, lesioni muscolari, tendinee ed ernie
traumatiche, lesioni derivanti da fulmini, folgorazione o
scariche elettriche, contatti con sostanze corrosive o
caustiche, contatti con fiamme e corpi incandescenti,
conseguenze di operazioni chirurgiche o di cure resesi
necessarie a causa dell'infortunio.
- Esclusioni: sono
esclusi gli infortuni subiti dall'assicurato in caso di
guerra o di altri atti ostili computi da potenza
belligerante, lesioni subite a causa di fenomeni
nucleari, suicidio o autolesioni dell'Assicurato, uso da
parte sua di sostanze stupefacenti, guida di veicoli o
natanti senza la prescritta abilitazione o in stato di
ebbrezza, infortuni subiti nello svolgimento di sport
particolarmente rischiosi per la salute.
- Durata della copertura:
il premio è determinato sempre per periodi di
assicurazione annuali ed è dovuto per intero, anche se
ne sia stato concesso il frazionamento in due o più
rate.
- Operatività: la
copertura assicurativa è operante in tutto il mondo. Le
indennità liquidabili saranno corrisposte in Italia in
valuta italiana.
- Caso di morte: nel
caso che la morte dell'assicurato si verifichi entro un
anno dall'infortunio, la somma assicurata per il caso di
morte è liquidata dalla Compagnia in capo ai beneficiari
designati o agli eredi.
- Invalidità permanente:
nel caso in cui all'infortunio segua una invalidità
permanente, l'Assicuratore liquiderà un'indennità
calcolata sulla somma assicurata per invalidità
permanente totale secondo le percentuali stabilite dalla
legge, rinunciando all'applicazione della franchigia
prevista dalla stessa legge per il caso di semplice
infortunio.
- Liquidazione dell'indennizzo:
viene corrisposto l'indennizzo per le conseguenze dirette
ed esclusive dell'infortunio. L'assicurato avrebbe anche
il diritto ad ottenere, prima della definizione del
sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50%
dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in
base alle risultanze acquisite, salvo non sorgano
contestazioni.
- Limiti di età, circostanze
aggravanti ed esclusioni dalla copertura:
l'assicurazione non vale per persone di età maggiore di
75 anni. Se la Compagnia viene a conoscenza di
circostanze aggravanti il rischio infortuni per
l'assicurato, ha diritto a richiedere l'adeguamento del
premio. Non sono assicurabili contro gli infortuni
persone colpite da infermità mentali, alcolismo,
epilessia e tossicomanie.
- Denuncia di infortunio:
essa dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora
dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata
da un certificato medico.
- Perdita dell'indennizzo:
l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto
all'indennizzo in caso di inadempienza dolosa all'obbligo
di denuncia e agli altri obblighi sopra elencati.
- Clausola CPM - Garanzia di
invalidità permanente conseguente a malattia:
è una garanzia speciale aggiuntiva relativa al rischio
di malattia, intesa come alterazione dello stato di
salute non dipendente da infortunio. Per invalidità
permanente si intende la perdita o la diminuzione
definitiva e irrimediabile della capacità lavorativa
dell'Assicurato, in relazione alla propria attività.
- Invalidità escluse e persone
non assicurabili: la copertura non opera in
relazione a malattie dell'assicurato manifestatesi
anteriormente alla stipula della polizza, ad abuso di
alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e narcotici assunti
dall'assicurato a scopo non terapeutico, radiazioni
nucleari, dolo dell'assicurato, eventi bellici o simili.
Non sono assicurabili gli ultra settantacinquenni e le
persone affette da epilessia, alcolismo,
tossicodipendenza, infermità mentali e AIDS.
- Beneficiari dell'indennizzo:
sono gli stessi previsti per la polizza infortuni.
- Denuncia: la denuncia va effettuata entro 30 giorni
dalla visita medica e dal rilascio del relativo
certificato che hanno constatato il verificarsi di una
invalidità indennizzabile a termini di polizza.
- Condizioni particolari per i
dirigenti (clausola CPD): copre il personale
alle dipendenze del Contraente appartenente alla
categoria Dirigenti. In caso di morte corrisponde agli
aventi diritto una somma pari a 5 volte la retribuzione
annua; in caso di invalidità permanente una somma pari a
6 volte la stessa retribuzione annua. La garanzia opera a
fronte del manifestarsi, dopo la stipula del contratto di
polizza, di malattie professionali in capo agli
assicurati. La polizza è stipulata dal datore di lavoro
come atto di liberalità nei confronti del personale
dirigente allo scopo di garantirsi degli oneri derivanti
dalla loro perdita o invalidità.
- Rimborso spese mediche da
infortunio: la Compagnia rimborserà tutte le
spese mediche resesi necessarie a causa dell'infortunio
quali spese per i medici, per i chirurghi, per le
medicine, gli ospedali, le fisioterapie, le case di cura
e altre cure mediche necessarie.
- Cambiamento delle mansioni: in
caso di cambiamento delle mansioni da parte del personale
assicurato, tale mutamento andrà notificato alla
Compagnia assicurativa.
- Franchigia: questa
garanzia può essere prestata senza franchigia.
- Inabilità temporanea da
infortunio: si ha qualora l'assicurato, per un
periodo di tempo limitato, sia impossibilitato ad
attendere alle sue occupazioni. Il risarcimento in tale
caso sarà integrale per il periodo in cui l'Assicurato
è stato totalmente incapace di attendere alle sue
occupazioni; parziale per il periodo nel quale
l'assicurato ha potuto attendere a tali occupazioni solo
in parte.
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