In accordo con alcuni importanti Lloyd's broker, questo rischio può essere assunto sul mercato anglosassone interamente o in coassicurazione con compagnie italiane.

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ANALISI TECNICA DEL CONTRATTO

- Oggetto della copertura: infortuni dell'assicurato da questi subiti nello svolgimento della sua attività professionale e di ogni altra attività da egli svolta che non abbia carattere professionale. Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente riscontrabili, le quali abbiano per conseguenza uno degli eventi garantiti in polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo gli infortuni coperti dalla presente polizza assicurativa sono anche: lesioni subite in caso di scioperi, sommosse e altre manifestazioni, infortuni causati da eventi naturali, infortuni subiti durante la guida di veicoli e natanti, infortuni subiti durante viaggi aerei, effetti della temperatura esterna, asfissia, avvelenamento, lesioni provocate da animali, insetti e vegetali, infezioni, annegamento, lesioni muscolari, tendinee ed ernie traumatiche, lesioni derivanti da fulmini, folgorazione o scariche elettriche, contatti con sostanze corrosive o caustiche, contatti con fiamme e corpi incandescenti, conseguenze di operazioni chirurgiche o di cure resesi necessarie a causa dell'infortunio.
- Esclusioni: sono esclusi gli infortuni subiti dall'assicurato in caso di guerra o di altri atti ostili computi da potenza belligerante, lesioni subite a causa di fenomeni nucleari, suicidio o autolesioni dell'Assicurato, uso da parte sua di sostanze stupefacenti, guida di veicoli o natanti senza la prescritta abilitazione o in stato di ebbrezza, infortuni subiti nello svolgimento di sport particolarmente rischiosi per la salute.
- Durata della copertura: il premio è determinato sempre per periodi di assicurazione annuali ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.
- Operatività: la copertura assicurativa è operante in tutto il mondo. Le indennità liquidabili saranno corrisposte in Italia in valuta italiana.
- Caso di morte: nel caso che la morte dell'assicurato si verifichi entro un anno dall'infortunio, la somma assicurata per il caso di morte è liquidata dalla Compagnia in capo ai beneficiari designati o agli eredi.
- Invalidità permanente: nel caso in cui all'infortunio segua una invalidità permanente, l'Assicuratore liquiderà un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale secondo le percentuali stabilite dalla legge, rinunciando all'applicazione della franchigia prevista dalla stessa legge per il caso di semplice infortunio.
- Liquidazione dell'indennizzo: viene corrisposto l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. L'assicurato avrebbe anche il diritto ad ottenere, prima della definizione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, salvo non sorgano contestazioni.
- Limiti di età, circostanze aggravanti ed esclusioni dalla copertura: l'assicurazione non vale per persone di età maggiore di 75 anni. Se la Compagnia viene a conoscenza di circostanze aggravanti il rischio infortuni per l'assicurato, ha diritto a richiedere l'adeguamento del premio. Non sono assicurabili contro gli infortuni persone colpite da infermità mentali, alcolismo, epilessia e tossicomanie.
- Denuncia di infortunio: essa dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata da un certificato medico.
- Perdita dell'indennizzo: l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo in caso di inadempienza dolosa all'obbligo di denuncia e agli altri obblighi sopra elencati.
- Clausola CPM - Garanzia di invalidità permanente conseguente a malattia: è una garanzia speciale aggiuntiva relativa al rischio di malattia, intesa come alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Per invalidità permanente si intende la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità lavorativa dell'Assicurato, in relazione alla propria attività.
- Invalidità escluse e persone non assicurabili: la copertura non opera in relazione a malattie dell'assicurato manifestatesi anteriormente alla stipula della polizza, ad abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e narcotici assunti dall'assicurato a scopo non terapeutico, radiazioni nucleari, dolo dell'assicurato, eventi bellici o simili. Non sono assicurabili gli ultra settantacinquenni e le persone affette da epilessia, alcolismo, tossicodipendenza, infermità mentali e AIDS.
- Beneficiari dell'indennizzo: sono gli stessi previsti per la polizza infortuni.
- Denuncia: la denuncia va effettuata entro 30 giorni dalla visita medica e dal rilascio del relativo certificato che hanno constatato il verificarsi di una invalidità indennizzabile a termini di polizza.
- Condizioni particolari per i dirigenti (clausola CPD): copre il personale alle dipendenze del Contraente appartenente alla categoria Dirigenti. In caso di morte corrisponde agli aventi diritto una somma pari a 5 volte la retribuzione annua; in caso di invalidità permanente una somma pari a 6 volte la stessa retribuzione annua. La garanzia opera a fronte del manifestarsi, dopo la stipula del contratto di polizza, di malattie professionali in capo agli assicurati. La polizza è stipulata dal datore di lavoro come atto di liberalità nei confronti del personale dirigente allo scopo di garantirsi degli oneri derivanti dalla loro perdita o invalidità.
- Rimborso spese mediche da infortunio: la Compagnia rimborserà tutte le spese mediche resesi necessarie a causa dell'infortunio quali spese per i medici, per i chirurghi, per le medicine, gli ospedali, le fisioterapie, le case di cura e altre cure mediche necessarie.
- Cambiamento delle mansioni: in caso di cambiamento delle mansioni da parte del personale assicurato, tale mutamento andrà notificato alla Compagnia assicurativa.
- Franchigia: questa garanzia può essere prestata senza franchigia.
- Inabilità temporanea da infortunio: si ha qualora l'assicurato, per un periodo di tempo limitato, sia impossibilitato ad attendere alle sue occupazioni. Il risarcimento in tale caso sarà integrale per il periodo in cui l'Assicurato è stato totalmente incapace di attendere alle sue occupazioni; parziale per il periodo nel quale l'assicurato ha potuto attendere a tali occupazioni solo in parte.