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 In
accordo con alcuni importanti Lloyd's broker, questo
rischio può essere assunto sul mercato anglosassone
interamente o in coassicurazione con compagnie italiane.
(Per ulteriori
informazioni mettetevi in contatto con noi)
ANALISI TECNICA DEL
CONTRATTO
- Destinatari della copertura:
l'assicurazione é prestata per la responsabilità civile
professionale, patrimoniale - amministrativa - erariale -
contabile e formale derivante all'Assicurato per le
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi,
allo Stato, compreso l'ente Pubblico di appartenenza
(inteso nel senso di Regioni, Province, Comuni o
Comunità Montane) e la Pubblica Amministrazione in
genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba
rispondere a norma di legge, nell'esercizio delle sue
funzioni istituzionali. Sono comprese in garanzia le
somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di
decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro
organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
- Garanzia: la
garanzia comprende, limitatamente alla quota di
responsabilità` dell'Assicurato,
l'azione di rivalsa esperita dall'Ente Pubblico di
appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per le
perdite patrimoniali provocate dall'Assicurato stesso e
dei quali l'Ente o la Pubblica Amministrazione debbano
rispondere direttamente, nonché delle perdite
patrimoniali provocate congiuntamente con i dipendenti
e/o altri Amministratori dell'Ente stesso. In caso di
decesso dell'Assicurato, la polizza tiene indenni gli
eredi dalle azioni dell'Amministrazione Pubblica in sede
di rivalsa o da richiesta di danni del terzo, per
sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza
del contratto di assicurazione. La garanzia comprende le
perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento,
distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli
non al portatore purché non derivanti da incendio, furto
o rapina.
- Limiti di indennizzo e
scoperti: le garanzie sono prestate con uno
scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo di
ogni sinistro, con il minimo assoluto di L.500.000
(cinquecentomila) ed un massimo di L.4.000.000 (quattro
milioni) per ogni sinistro se non diversamente stabilito
per iscritto dagli Assicuratori. Nel caso di
corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente,
nella determinazione di un medesimo sinistro, gli
Assicuratori per tale sinistro sono obbligati sino ad un
massimo di L.6.000.000.000 (sei miliardi) se non
diversamente stabilito per iscritto dagli Assicuratori.
- Rischi esclusi
dall'assicurazione: l'assicurazione non vale
per le perdite patrimoniali dovute a smarrimento,
distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli
al portatore o per perdite derivanti da sottrazione di
cose, furto, rapina o incendio; attività dell'Assicurato
nel ruolo di componente di consigli di amministrazione o
di collegi sindacali di altri Enti o Società; omissioni
nella stipula o nella modifica di assicurazioni private,
o ritardi nel pagamento dei relativi premi; dolo
dell'Assicurato; danni da inquinamento e danni ambientali
causati dall'Assicurato; calunnia, ingiuria o
diffamazione poste in essere dall'Assicurato; non sono
inoltre coperte dall'assicurazione perdite patrimoniali
connesse a fenomeni nucleari o radioattivi la cui
responsabilità possa ricadere sull'Assicurato; perdite
patrimoniali venutesi a creare nei casi di guerra,
tumulti, scioperi, tumulti, sommosse e altri simili
eventi coinvolgenti potenza belligerante.
- Altre garanzie:
l'assicurazione comprende i danni derivanti da
interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di
servizi. Per tali perdite gli Assicuratori risponderanno
per ogni singolo Assicurato, fermo restando il massimale
di polizza, non oltre il limite del 50% del massimale,
indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel
corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico
dell'Assicurato. L'assicurazione comprende infine, nei
limiti del massimale, le perdite patrimoniali per
l'attività connessa all'assunzione e gestione del
personale.
- Inizio e termine della
garanzia: l'assicurazione opera in relazione
alle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato
per la prima volta nel periodo di efficacia
dell'assicurazione, purché conseguenti a comportamenti
dolosi posti in essere non oltre due anni (o come
diversamente stabilito dagli Assicuratori) prima della
data di stipula della polizza e a condizione che non
siano state presentate richieste di risarcimento neppure
all'Ente di appartenenza dell'Assicurato. L'assicurazione
opera inoltre per i sinistri denunciati agli Assicuratori
nei cinque anni successivi alla cessazione della
validità dell'Assicurazione (o come diversamente
stabilito per iscritto dagli Assicuratori) purché
afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante
il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.
- Estensione territoriale:
l'assicurazione è operativa in relazione a tutte le
richieste di risarcimento derivanti da comportamenti
colposi posti in essere nei limiti del territorio
dell'Unione Europea.
- Cessazione del contratto:
oltre ai casi tipici già previsti per legge, il
contratto cessa di esistere e di produrre effetti nei
casi di decesso dell'Assicurato o di cessazione da parte
Sua dall'incarico istituzionale per pensionamento,
dimissioni o altri motivi.
- Vincolo di solidarietà e
appartenenza ad organi collegiali:
l'assicurazione copre la responsabilità personale
dell'Assicurato e la quota di sua pertinenza nei casi di
responsabilità solidale con altri soggetti.
L'assicurazione vale inoltre per gli incarichi svolti dai
singoli Assicurati in rappresentanza dell'ente di
appartenenza.
- Gestione delle vertenze e
spese legali: la gesione delle vertenze e le
relative spese legali di difesa dell'Assicurato sono a
carico degli Assicuratori entro il limite di un importo
pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per
il sinistro cui la domanda si riferisce. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese
sono ripartite tra Assicuratori ed Assicurato in
proporzione al rispettivo interesse.
- Durata del contratto:
la durata massima del contratto è fissata in 36 mesi.
- Persone assicurate:
la polizza può indicare nominativamente le persone
assicurate o solo il loro numero, senza la precisazione
dei nominativi; nel secondo caso tale numero indicato per
ogni categoria di incaricati rappresenterà la totalità
delle persone che svolgono il loro ruolo in tale
categoria. Nel caso di sostituzione di alcuni incaricati
con altri, l'assicurazione resta valida nei confronti dei
subentranti.
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