In accordo con alcuni importanti Lloyd's broker, questo rischio può essere assunto sul mercato anglosassone interamente o in coassicurazione con compagnie italiane.

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ANALISI TECNICA DEL CONTRATTO

- Destinatari della copertura: l'assicurazione é prestata per la responsabilità civile professionale, patrimoniale - amministrativa - erariale - contabile e formale derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, allo Stato, compreso l'ente Pubblico di appartenenza (inteso nel senso di Regioni, Province, Comuni o Comunità Montane) e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. Sono comprese in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
- Garanzia: la garanzia comprende, limitatamente alla quota di responsabilità` dell'Assicurato,
l'azione di rivalsa esperita dall'Ente Pubblico di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per le perdite patrimoniali provocate dall'Assicurato stesso e dei quali l'Ente o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente, nonché delle perdite patrimoniali provocate congiuntamente con i dipendenti e/o altri Amministratori dell'Ente stesso. In caso di decesso dell'Assicurato, la polizza tiene indenni gli eredi dalle azioni dell'Amministrazione Pubblica in sede di rivalsa o da richiesta di danni del terzo, per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza del contratto di assicurazione. La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- Limiti di indennizzo e scoperti: le garanzie sono prestate con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di L.500.000 (cinquecentomila) ed un massimo di L.4.000.000 (quattro milioni) per ogni sinistro se non diversamente stabilito per iscritto dagli Assicuratori. Nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente, nella determinazione di un medesimo sinistro, gli Assicuratori per tale sinistro sono obbligati sino ad un massimo di L.6.000.000.000 (sei miliardi) se non diversamente stabilito per iscritto dagli Assicuratori.
- Rischi esclusi dall'assicurazione: l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali dovute a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore o per perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio; attività dell'Assicurato nel ruolo di componente di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di altri Enti o Società; omissioni nella stipula o nella modifica di assicurazioni private, o ritardi nel pagamento dei relativi premi; dolo dell'Assicurato; danni da inquinamento e danni ambientali causati dall'Assicurato; calunnia, ingiuria o diffamazione poste in essere dall'Assicurato; non sono inoltre coperte dall'assicurazione perdite patrimoniali connesse a fenomeni nucleari o radioattivi la cui responsabilità possa ricadere sull'Assicurato; perdite patrimoniali venutesi a creare nei casi di guerra, tumulti, scioperi, tumulti, sommosse e altri simili eventi coinvolgenti potenza belligerante.
- Altre garanzie: l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Per tali perdite gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato, fermo restando il massimale di polizza, non oltre il limite del 50% del massimale, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato. L'assicurazione comprende infine, nei limiti del massimale, le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.
- Inizio e termine della garanzia: l'assicurazione opera in relazione alle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato per la prima volta nel periodo di efficacia dell'assicurazione, purché conseguenti a comportamenti dolosi posti in essere non oltre due anni (o come diversamente stabilito dagli Assicuratori) prima della data di stipula della polizza e a condizione che non siano state presentate richieste di risarcimento neppure all'Ente di appartenenza dell'Assicurato. L'assicurazione opera inoltre per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione (o come diversamente stabilito per iscritto dagli Assicuratori) purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.
- Estensione territoriale: l'assicurazione è operativa in relazione a tutte le richieste di risarcimento derivanti da comportamenti colposi posti in essere nei limiti del territorio dell'Unione Europea.
- Cessazione del contratto: oltre ai casi tipici già previsti per legge, il contratto cessa di esistere e di produrre effetti nei casi di decesso dell'Assicurato o di cessazione da parte Sua dall'incarico istituzionale per pensionamento, dimissioni o altri motivi.
- Vincolo di solidarietà e appartenenza ad organi collegiali: l'assicurazione copre la responsabilità personale dell'Assicurato e la quota di sua pertinenza nei casi di responsabilità solidale con altri soggetti. L'assicurazione vale inoltre per gli incarichi svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'ente di appartenenza.
- Gestione delle vertenze e spese legali: la gesione delle vertenze e le relative spese legali di difesa dell'Assicurato sono a carico degli Assicuratori entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui la domanda si riferisce. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Assicuratori ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- Durata del contratto: la durata massima del contratto è fissata in 36 mesi.
- Persone assicurate: la polizza può indicare nominativamente le persone assicurate o solo il loro numero, senza la precisazione dei nominativi; nel secondo caso tale numero indicato per ogni categoria di incaricati rappresenterà la totalità delle persone che svolgono il loro ruolo in tale categoria. Nel caso di sostituzione di alcuni incaricati con altri, l'assicurazione resta valida nei confronti dei subentranti.