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ANALISI TECNICA DEL
CONTRATTO
- Oggetto
della copertura: la copertura,
obbligatoria ai sensi di legge, è relativa ai rischi
della responsabilità civile per i danni
involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione
del veicolo descritto in contratto; la Compagnia
corrisponderà, entro i limiti convenuti, le somme che,
per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di
risarcimento in caso di sinistro.
- Esclusioni:
la copertura non è operante in relazione ai rischi per
responsabilità civile per danni causati dalla
partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive,
alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali.
In più l'assicurazione non produce i suoi effetti
qualora il conducente non sia abilitato alla guida, nei
casi in cui in presenza di veicolo adibito a scuola guida
il passeggero a fianco del guidatore non sia persona
abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, nel caso
di veicoli con targa prova che circolino in violazione
della legge, nel caso di veicolo dato a noleggio con
conducente, se il noleggio sia stato effettuato senza la
prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal
proprietario o dal suo dipendente, nel caso di veicolo su
cingoli per i danni da esso causati alla pavimentazione
stradale, nel caso di danni ai terzi trasportati, qualora
il loro trasporto avvenga in violazione della legge, in
caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del
conducente, in caso di dolo del conducente, nel caso di
sue dichiarazioni inesatte o reticenti, in caso di omessa
comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio. Nei
casi sopra citati la Compagnia eserciterà il diritto di
rivalsa per le somme corrisposte al terzo in seguito all'inopponibilità
di alcuna eccezione.
- Estensione
territoriale: l'assicurazione vale
entro i confine della Repubblica Italiana, della Cità
del Vaticano e della Repubblica di S.Marino, nonché
degli Stati dell'Unione Europea, compresi la Finlandia,
la Norvegia, la Svezia, l'Austria, l'Islanda, la
Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca e l'Ungheria.
Facendosi rilasciare la Carta Verde, si ha la copertura
per i Paesi aderenti all'omonimo sistema.
- Risoluzione del
contratto in caso di furto del veicolo:
in caso di furto del veicolo assicurato il contratto è
risolto a decorrere dalla data di scadenza del
certificato di assicurazione. Qualora il furto avvenga
nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del
certificato stesso, il contratto è risolto a decorrere
dalla data di scadenza del premio o della rata di premio
successiva alla data del furto, fermo restando che tale
premio o rata di premio sono comunque dovuti.
- Attestazione dello
stato del rischio: ad ogni scadenza
annuale del contratto l'Impresa rilascia al Contraente un'attestazione
contenente:
a) la denominazione dell'Impresa;
b) i dati del Contraente;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) la forma tariffaria del contratto;
e) la scadenza del contratto;
f) la classe di merito di provenienza e quella di
appartenenza;
g) la targa ed eventualmente i dati identificativi del
telaio e del motore del veicolo;
h) la firma dell'Assicuratore.
- "Bonus/Malus":
l'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus"
che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio,
rispettivamente, in assenza o presenza di sinistri nei
"periodi di osservazione". Sono previste 18
classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli
di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la
seguente tabella:
Classi di merito
|
Coefficienti di
determinazione del premio
|
1
|
0.50
|
2
|
0.53
|
3
|
0.56
|
4
|
0.59
|
5
|
0.62
|
6
|
0.66
|
7
|
0.70
|
8
|
0.74
|
9
|
0.78
|
10
|
0.82
|
11
|
0.88
|
12
|
0.94
|
13
|
1.00
|
14
|
1.15
|
15
|
1.30
|
16
|
1.50
|
17
|
1.75
|
18
|
2.00
|
Qualora la polizza sia stipulata in forma diversa da
quella "Bonus/Malus" la classe d'ingresso (ovvero
di appartenenza la momento della stipula dello stesso
contratto) è la classe 13; se invece la polizza è
stipulata in forma "Bonus/Malus" la classe d'ingresso
sarà la 14. Il passaggio da una classe di merito all'altra
è effettuato in base a regole evolutive stabilite dalla
Compagnia ed in relazione al fatto che l'Impresa stessa
abbia o meno proceduto, nel periodo di osservazione, al
pagamento di risarcimenti, anche parziali, di danni
conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto
periodo o di periodi precedenti. La sopra riportata
tabella va così interpretata: posto come base di calcolo
il premio pagato dall'Assicurato appartenente alla classe
di merito 13, l'eventuale passaggio alla classe di merito
inferiore comporterà una riduzione di premio del 6%
ovvero un pagamento di un premio pari al 94% dell'importo
del premio dovuto in qualità di appartenente alla classe
di ingresso 13. Allo stesso modo, nei casi di passaggio
alle classi di merito superiori (ossia quelle che
comportano un pagamento di premio superiore a causa di
particolare sinistrosità dell'Assicurato), a titolo di
esempio l'appartenenza alla classe di merito 14 comporterà
il pagamento di una maggiorazione del 15% rispetto al
premio dovuto in qualità di appartenente alla classe di
merito di ingresso (13).
- Passaggio di classe di
merito: tale passaggio può
comportare l'assegnazione dell'Assicurato ad una classe
di merito migliore (contrassegnata da un numero inferiore
a quello della classe di precedente appartenenza) o ad
una peggiore (qualora, a seguito di sinistri causati nel
periodo di osservazione, l'Assicurato venga retrocesso ad
una classe di merito contraddistinta da un numero più
alto di quella cui apparteneva precedentemente). I
passaggi di classe sono articolati secondo la dinamica
evidenziata dalla seguente tabella:
Classe di collocazione in base ai sinistri
causati nel periodo di osservazione
Classe di merito
|
0
sinistri
|
1
sinistro
|
2
sinistri
|
3
sinistri
|
4
o più sinistri
|
1
|
1
|
3
|
6
|
9
|
12
|
2
|
1
|
4
|
7
|
10
|
13
|
3
|
2
|
5
|
8
|
11
|
14
|
4
|
3
|
6
|
9
|
12
|
15
|
5
|
4
|
7
|
10
|
13
|
16
|
6
|
5
|
8
|
11
|
14
|
17
|
7
|
6
|
9
|
12
|
15
|
18
|
8
|
7
|
10
|
13
|
16
|
18
|
9
|
8
|
11
|
14
|
17
|
18
|
10
|
9
|
12
|
15
|
18
|
18
|
11
|
10
|
13
|
16
|
18
|
18
|
12
|
11
|
14
|
17
|
18
|
18
|
13
|
12
|
15
|
18
|
18
|
18
|
14
|
13
|
16
|
18
|
18
|
18
|
15
|
14
|
17
|
18
|
18
|
18
|
16
|
15
|
18
|
18
|
18
|
18
|
17
|
16
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
17
|
18
|
18
|
18
|
18
|
- Regole evolutive:
a titolo di esempio, si ipotizzi un Assicurato
appartenente alla classe di merito 11 che nel periodo di
osservazione non causi alcun sinistro: lo stesso
Assicurato per il successivo periodo annuale di
assicurazione verrà inserito nella classe di merito 10.
Qualora invece lo stesso Cliente della classe 11 causi
nel periodo di osservazione 2 sinistri, in tale caso, per
l'anno successivo egli verrà "retrocesso" alla
classe di merito 16. E' data facoltà al Contraente di
evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle
riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle
regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella
offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto,
il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o
per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di
osservazione precedente al rinnovo stesso.
- Durata del periodo di
osservazione: per una polizza di
nuova costituzione per il primo anno il periodo di
osservazione va dalla data di stipula del contratto, fino
a 3 mesi prima della sua scadenza annuale (quindi il
periodo di osservazione per il primo anno dura
sostanzialmente 9 mesi); per le annualità successive
alla prima, il periodo di osservazione sale a 12 mesi,
ossia a partire da 3 mesi prima della prima scadenza
annuale, fino a 3 mesi dalla successiva scadenza.
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