ANALISI TECNICA DEL CONTRATTO


- Oggetto della copertura: la copertura, obbligatoria ai sensi di legge, è relativa ai rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto; la Compagnia corrisponderà, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento in caso di sinistro.


- Esclusioni: la copertura non è operante in relazione ai rischi per responsabilità civile per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali. In più l'assicurazione non produce i suoi effetti qualora il conducente non sia abilitato alla guida, nei casi in cui in presenza di veicolo adibito a scuola guida il passeggero a fianco del guidatore non sia persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, nel caso di veicoli con targa prova che circolino in violazione della legge, nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia stato effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente, nel caso di veicolo su cingoli per i danni da esso causati alla pavimentazione stradale, nel caso di danni ai terzi trasportati, qualora il loro trasporto avvenga in violazione della legge, in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del conducente, in caso di dolo del conducente, nel caso di sue dichiarazioni inesatte o reticenti, in caso di omessa comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio. Nei casi sopra citati la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme corrisposte al terzo in seguito all'inopponibilità di alcuna eccezione.


- Estensione territoriale: l'assicurazione vale entro i confine della Repubblica Italiana, della Cità del Vaticano e della Repubblica di S.Marino, nonché degli Stati dell'Unione Europea, compresi la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, l'Austria, l'Islanda, la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca e l'Ungheria. Facendosi rilasciare la Carta Verde, si ha la copertura per i Paesi aderenti all'omonimo sistema.


- Risoluzione del contratto in caso di furto del veicolo: in caso di furto del veicolo assicurato il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato stesso, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto, fermo restando che tale premio o rata di premio sono comunque dovuti.


- Attestazione dello stato del rischio: ad ogni scadenza annuale del contratto l'Impresa rilascia al Contraente un'attestazione contenente:
a) la denominazione dell'Impresa;
b) i dati del Contraente;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) la forma tariffaria del contratto;
e) la scadenza del contratto;
f) la classe di merito di provenienza e quella di appartenenza;
g) la targa ed eventualmente i dati identificativi del telaio e del motore del veicolo;
h) la firma dell'Assicuratore.


- "Bonus/Malus": l'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Sono previste 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la seguente tabella:


Classi di merito

Coefficienti di determinazione del premio

1

  0.50

2

  0.53

3

  0.56

4

  0.59

5

  0.62

6

  0.66

7

  0.70

8

  0.74

9

  0.78

10

  0.82

11

  0.88

12

  0.94

13

  1.00

14

  1.15

15

  1.30

16

  1.50

17

  1.75

18

  2.00


Qualora la polizza sia stipulata in forma diversa da quella "Bonus/Malus" la classe d'ingresso (ovvero di appartenenza la momento della stipula dello stesso contratto) è la classe 13; se invece la polizza è stipulata in forma "Bonus/Malus" la classe d'ingresso sarà la 14. Il passaggio da una classe di merito all'altra è effettuato in base a regole evolutive stabilite dalla Compagnia ed in relazione al fatto che l'Impresa stessa abbia o meno proceduto, nel periodo di osservazione, al pagamento di risarcimenti, anche parziali, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o di periodi precedenti. La sopra riportata tabella va così interpretata: posto come base di calcolo il premio pagato dall'Assicurato appartenente alla classe di merito 13, l'eventuale passaggio alla classe di merito inferiore comporterà una riduzione di premio del 6% ovvero un pagamento di un premio pari al 94% dell'importo del premio dovuto in qualità di appartenente alla classe di ingresso 13. Allo stesso modo, nei casi di passaggio alle classi di merito superiori (ossia quelle che comportano un pagamento di premio superiore a causa di particolare sinistrosità dell'Assicurato), a titolo di esempio l'appartenenza alla classe di merito 14 comporterà il pagamento di una maggiorazione del 15% rispetto al premio dovuto in qualità di appartenente alla classe di merito di ingresso (13).


- Passaggio di classe di merito: tale passaggio può comportare l'assegnazione dell'Assicurato ad una classe di merito migliore (contrassegnata da un numero inferiore a quello della classe di precedente appartenenza) o ad una peggiore (qualora, a seguito di sinistri causati nel periodo di osservazione, l'Assicurato venga retrocesso ad una classe di merito contraddistinta da un numero più alto di quella cui apparteneva precedentemente). I passaggi di classe sono articolati secondo la dinamica evidenziata dalla seguente tabella:


Classe di collocazione in base ai sinistri causati nel periodo di osservazione


Classe di merito

0
sinistri

1
sinistro

2
sinistri

3
sinistri

4
o più sinistri

1

  1

  3

  6

  9

  12

2

  1

  4

  7

  10

  13

3

  2

  5

  8

  11

  14

4

  3

  6

  9

  12

  15

5

  4

  7

  10

  13

  16

6

  5

  8

  11

  14

  17

  7

  6

  9

  12

  15

  18

  8

  7

  10

  13

  16

  18

  9

  8

  11

  14

  17

  18

  10

  9

  12

  15

  18

  18

  11

  10

  13

  16

  18

  18

  12

  11

  14

  17

  18

  18

  13

  12

  15

  18

  18

  18

  14

  13

  16

  18

  18

  18

  15

  14

  17

  18

  18

  18

  16

  15

  18

  18

  18

  18

  17

  16

  18

  18

  18

  18

  18

  17

  18

  18

  18

  18



- Regole evolutive: a titolo di esempio, si ipotizzi un Assicurato appartenente alla classe di merito 11 che nel periodo di osservazione non causi alcun sinistro: lo stesso Assicurato per il successivo periodo annuale di assicurazione verrà inserito nella classe di merito 10. Qualora invece lo stesso Cliente della classe 11 causi nel periodo di osservazione 2 sinistri, in tale caso, per l'anno successivo egli verrà "retrocesso" alla classe di merito 16. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.


- Durata del periodo di osservazione: per una polizza di nuova costituzione per il primo anno il periodo di osservazione va dalla data di stipula del contratto, fino a 3 mesi prima della sua scadenza annuale (quindi il periodo di osservazione per il primo anno dura sostanzialmente 9 mesi); per le annualità successive alla prima, il periodo di osservazione sale a 12 mesi, ossia a partire da 3 mesi prima della prima scadenza annuale, fino a 3 mesi dalla successiva scadenza.