Questo rischio viene assunto normalmente da
Compagnie assicurative nazionali direttamente o in coassicurazione.


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ANALISI TECNICA DEL CONTRATTO

- Oggetto della copertura: ogni tipo di merci trasportate per via marittima, aerea, ferroviaria e su automezzi propri o di terzi. Le merci assicurate sono quelle indicate nel frontespizio di polizza. Oltre ad esse si intendono assicurate le merci spedite in conto deposito o lavorazione, i campionari e le merci rese, purché la resa avvenga entro 15 giorni dalla consegna.
- Copertura: la copertura è relativa ai danni e alle perdite materiali e dirette sui beni causate dal trasporto, compresi i danni dovuti a scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili.
- Recesso: la compagnia può disdire la garanzia in qualsiasi momento con preavviso di sette giorni rimborsando il rateo del premio per il periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
- Vigenza della copertura: la copertura ha efficacia dal momento in cui le merci vengono sollevate da terra nel magazzino della località di partenza fino al momento in cui vengono poste a terra nel magazzino del ricevitore; le merci sono inoltre coperte dalla garanzia assicurativa per un periodo massimo di 30 giorni dal momento in cui arrivano al magazzino del ricevitore, fino alla consegna definitiva al ricevitore finale.
- Valori assicurati: per le merci acquistate il valore assicurato è quello della fattura di acquisto maggiorato del 10% a titolo di utile sperato. Per le merci vendute è assicurato il valore delle merci al tempo e al luogo di destino finale. Per le merci in conto deposito o lavorazione, campionari e merci rese è assicurato il valore delle merci al momento del sinistro, considerati i costi di lavorazione già sostenuti.
- Merci escluse dalla copertura: carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, animali vivi, opere d'arte.
- Garanzia furto e rapina: è operante se i veicoli, durante le fermate effettuate nel corso del viaggio, sono sorvegliati ininterrottamente e custoditi. I veicoli possono essere affidati in custodia a terzi quali persone fisiche o giuridiche autorizzate dalle competenti autorità. Dalle ore 7 alle ore 21 la garanzia opera anche se non sono osservate le prescrizioni di cui al presente paragrafo purché sull'autocarro, sul rimorchio o sul semirimorchio siano installati correttamente gli apparecchi antifurto approvati dall'ANIA.
- Danni da avaria comune: questa copertura indennizza l'assicurato dal contributo di avaria comune e dal compenso al soccorritore. Avaria e salvataggio non devono essere diretti a evitare danni o perdite.
- Rischi esclusi: dolo o colpa grave del Contraente, di suoi rappresentanti o di loro dipendenti; difetti o vizi nell'imballaggio o nello stivaggio delle merci; vizi insiti nelle merci trasportate; ritardi o perdite di mercato; contrabbando o traffici illeciti; inadempienze dell'armatore, del noleggiatore o del gestore della nave; guerra, guerra civile e altri atti ostili computi da potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto o altri atti di impedimento, salvo il caso di pirateria; ordigni bellici, contaminazioni radioattive, danni subiti in aree di sosta di proprietà del Contraente.
- Operatività: la copertura assicurativa è operante in tutto il mondo.
- Calcolo del premio: esso si ottiene applicando il tasso pattuito in polizza sul "fatturato annuo merce" del contraente riguardante le merci assicurate.
- Perizia del danno: la perizia viene effettuata dai commissari di avaria dislocati in tutto il mondo, direttamente o per accordi stipulati con i maggiori referenti assicurativi del Paese. Questa organizzazione è garantita purché gli Assicuratori che si assumono il rischio siano i maggiori operatori del settore.