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 Questo
rischio viene assunto normalmente da
Compagnie assicurative nazionali direttamente o in
coassicurazione.
(Per ulteriori
informazioni mettetevi in contatto con noi)
ANALISI TECNICA DEL
CONTRATTO
- Oggetto della copertura:
ogni tipo di merci trasportate per via marittima, aerea,
ferroviaria e su automezzi propri o di terzi. Le merci
assicurate sono quelle indicate nel frontespizio di
polizza. Oltre ad esse si intendono assicurate le merci
spedite in conto deposito o lavorazione, i campionari e
le merci rese, purché la resa avvenga entro 15 giorni
dalla consegna.
- Copertura: la
copertura è relativa ai danni e alle perdite materiali e
dirette sui beni causate dal trasporto, compresi i danni
dovuti a scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del
lavoro, tumulti o disordini civili.
- Recesso: la
compagnia può disdire la garanzia in qualsiasi momento
con preavviso di sette giorni rimborsando il rateo del
premio per il periodo di rischio non corso, al netto
degli oneri fiscali.
- Vigenza della copertura:
la copertura ha efficacia dal momento in cui le merci
vengono sollevate da terra nel magazzino della località
di partenza fino al momento in cui vengono poste a terra
nel magazzino del ricevitore; le merci sono inoltre
coperte dalla garanzia assicurativa per un periodo
massimo di 30 giorni dal momento in cui arrivano al
magazzino del ricevitore, fino alla consegna definitiva
al ricevitore finale.
- Valori assicurati:
per le merci acquistate il valore assicurato è quello
della fattura di acquisto maggiorato del 10% a titolo di
utile sperato. Per le merci vendute è assicurato il
valore delle merci al tempo e al luogo di destino finale.
Per le merci in conto deposito o lavorazione, campionari
e merci rese è assicurato il valore delle merci al
momento del sinistro, considerati i costi di lavorazione
già sostenuti.
- Merci escluse dalla copertura:
carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in
materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, animali
vivi, opere d'arte.
- Garanzia furto e rapina:
è operante se i veicoli, durante le fermate effettuate
nel corso del viaggio, sono sorvegliati ininterrottamente
e custoditi. I veicoli possono essere affidati in
custodia a terzi quali persone fisiche o giuridiche
autorizzate dalle competenti autorità. Dalle ore 7 alle
ore 21 la garanzia opera anche se non sono osservate le
prescrizioni di cui al presente paragrafo purché sull'autocarro,
sul rimorchio o sul semirimorchio siano installati
correttamente gli apparecchi antifurto approvati dall'ANIA.
- Danni da avaria comune:
questa copertura indennizza l'assicurato dal contributo
di avaria comune e dal compenso al soccorritore. Avaria e
salvataggio non devono essere diretti a evitare danni o
perdite.
- Rischi esclusi:
dolo o colpa grave del Contraente, di suoi rappresentanti
o di loro dipendenti; difetti o vizi nell'imballaggio o
nello stivaggio delle merci; vizi insiti nelle merci
trasportate; ritardi o perdite di mercato; contrabbando o
traffici illeciti; inadempienze dell'armatore, del
noleggiatore o del gestore della nave; guerra, guerra
civile e altri atti ostili computi da potenza
belligerante; cattura, sequestro, arresto o altri atti di
impedimento, salvo il caso di pirateria; ordigni bellici,
contaminazioni radioattive, danni subiti in aree di sosta
di proprietà del Contraente.
- Operatività: la
copertura assicurativa è operante in tutto il mondo.
- Calcolo del premio:
esso si ottiene applicando il tasso pattuito in polizza
sul "fatturato annuo merce" del contraente
riguardante le merci assicurate.
- Perizia del danno:
la perizia viene effettuata dai commissari di avaria
dislocati in tutto il mondo, direttamente o per accordi
stipulati con i maggiori referenti assicurativi del Paese.
Questa organizzazione è garantita purché gli
Assicuratori che si assumono il rischio siano i maggiori
operatori del settore.
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